L'apertura di una successione pone il chiamato all'eredità di fronte a una scelta che non riguarda soltanto i beni del de cuius, ma anche le sue passività. L'accettazione con beneficio d'inventario è lo strumento che la legge mette a disposizione quando quelle passività sono incerte o già note.
L'acquisto della qualità di erede si determina, di regola, con l'accettazione dell'eredità. Con l'accettazione si ha la fusione del patrimonio personale dell'erede con quello del de cuius e, pertanto, l'erede risponde con la totalità del patrimonio tanto dei suoi debiti personali, quanto di quelli del de cuius.
In questo caso si parla di accettazione pura e semplice dell'eredità da parte del chiamato.
Quando conviene accettare con beneficio d'inventario?
Quando il chiamato all'eredità non conosce esattamente la consistenza del patrimonio ereditario caduto in successione, o quando è già consapevole che su questo gravano dei debiti, può accettare con beneficio d'inventario per evitare che il proprio patrimonio personale venga fuso con quello del de cuius e, quindi, di rispondere anche con il proprio patrimonio dei debiti ereditari.
Mediante la procedura di accettazione con beneficio d'inventario si ottengono due effetti molto importanti in caso di damnosa hereditas: il primo è la separazione del patrimonio personale dell'erede da quello del de cuius; il secondo è di rispondere dei debiti ereditari esclusivamente con il patrimonio ereditario.
L'art. 470 c.c. distingue l'accettazione pura e semplice da quella con beneficio d'inventario, e l'art. 490 statuisce che nell'accettazione beneficiata il patrimonio del de cuius resta distinto da quello dell'erede.
L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, quindi, non cancella i debiti ereditari, né elimina l'obbligo di farvi fronte, ma incide sul regime della responsabilità e sull'amministrazione del patrimonio ereditario.
Che cosa si rischia se non si rispettano le regole?
Un termine non rispettato o una autorizzazione non richiesta possono costare cari all'erede beneficiato: spesso il codice civile sancisce con la perdita dei benefici derivanti dall'accettazione con beneficio d'inventario coloro i quali non seguono espressamente le procedure indicate dal codice stesso.
Dobbiamo infatti avvertire il lettore che la procedura di beneficio d'inventario è prevista e analiticamente disciplinata dal codice civile.
Una penalità non da poco, se si pensa che in alcuni casi, quando i debiti sono ingenti, il venir meno delle garanzie derivanti dall'accettazione con beneficio compromette e a volte può interessare l'intero patrimonio personale dell'erede.
Ma facciamo un esempio chiarificatore.
Tizio, proprietario di svariati beni immobili per un valore complessivo di 90.000 euro, è chiamato all'eredità del proprio padre, che morendo ha lasciato un appartamento del valore di 100.000 euro e debiti per 150.000.
Se Tizio accetta con beneficio d'inventario rispettando tutti i limiti e le regole imposte dal codice civile, potrà pagare i creditori con il solo patrimonio lasciato dal de cuius, l'appartamento, e nei soli limiti del valore di quel patrimonio.
Se Tizio accetta puramente e semplicemente, o se accettando con beneficio d'inventario incorre in una delle cause di decadenza dal beneficio, risponderà anche con i suoi beni personali e, quindi, supponendo la semplicità dell'esempio, dovrà mettere 50.000 euro del suo patrimonio personale per pagare i debiti del de cuius.
Come si accetta con beneficio d'inventario?
Ai sensi dell'art. 484 c.c., l'accettazione con beneficio d'inventario richiede una dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.
La dichiarazione viene inserita nel registro delle successioni e, entro un mese dall'inserzione, deve essere trascritta a cura del cancelliere presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.
La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, redatto nelle forme stabilite dal codice di procedura civile. L'inventario ha la funzione di documentare la consistenza del patrimonio ereditario.
La distinzione fra i due adempimenti è essenziale anche sul piano degli effetti. La dichiarazione esprime l'accettazione dell'eredità; il rispetto delle regole relative all'inventario è invece decisivo per il regime del beneficio.
Quali sono i termini?
Il chiamato in possesso dei beni ereditari deve compiere l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della devoluzione.
L'accettazione con beneficio d'inventario può precedere o seguire l'inventario: se lo precede, l'inventario deve essere compiuto entro il termine previsto dalla legge; se lo segue, una volta compiuto l'inventario il chiamato ha quaranta giorni per decidere se accettare o rinunciare.
Il chiamato che non è nel possesso dei beni può invece accettare con beneficio d'inventario fino a quando il diritto di accettare non sia prescritto. Il termine ordinario di prescrizione è decennale (art. 480 c.c.), salve le regole sulla sua decorrenza e le altre ipotesi previste dalla legge.
I termini possono essere abbreviati o prorogati?
Sì e no.
Il termine per compiere l'inventario può essere prorogato dal giudice nei casi previsti dalla legge. Se l'inventario è stato iniziato entro il termine, ma non è stato completato, può essere concessa una proroga, di regola non superiore a tre mesi, salvo gravi circostanze. Il termine entro il quale il chiamato non nel possesso dei beni può accettare può inoltre essere abbreviato dal giudice su istanza di chi vi abbia interesse.
Anche qui facciamo un esempio.
Tizio e Caio sono due fratelli, il primo convivente con la propria madre e l'altro no. All'apertura della successione della madre, Tizio, se vuole procedere con l'accettazione beneficiata, trovandosi nel possesso di beni ereditari, dovrà compiere l'inventario entro tre mesi.
Se l'inventario precede la dichiarazione di accettazione, avrà poi quaranta giorni per decidere se accettare o rinunciare; se la dichiarazione precede l'inventario, dovrà rispettare il termine previsto per compierlo.
Caio, che non è nel possesso dei beni, potrà invece accettare con beneficio d'inventario fino alla prescrizione del diritto di accettare, salvo che Tizio, o altro interessato, chieda al giudice di fissargli un termine più breve.
Davanti a chi si presenta la dichiarazione?
All'accettazione con beneficio d'inventario si procede con dichiarazione acquisita dal notaio o dal cancelliere del tribunale nella cui circoscrizione si è aperta la successione.
In generale la successione si apre nel luogo di ultima residenza del de cuius.
Quali atti compiuti prima dell'accettazione possono comprometterla?
Possono assumere rilievo gli atti che presuppongono la volontà di accettare l'eredità, come ad esempio mettere in vendita un appartamento, disporre dei beni immateriali caduti in successione o incamerare rendite e diritti appartenenti al de cuius.
La possibilità che un determinato atto comporti accettazione tacita deve comunque essere valutata caso per caso, considerando la natura dell'atto e le circostanze concrete, per verificare se sia compatibile con la permanenza della qualità di semplice chiamato, oppure presupponga necessariamente la volontà di accettare l'eredità.
In quali casi il beneficio d'inventario non è una scelta, ma un obbligo?
La legge impone, in alcuni casi, l'accettazione beneficiata dell'eredità a prescindere dalla sussistenza dei motivi e delle cautele che abbiamo visto in precedenza. In questi casi, quindi, non vi è modo di procedere all'accettazione pura e semplice, ma solo all'accettazione attraverso la procedura di beneficio d'inventario.
Ciò avviene quando chiamati all'eredità sono minori o persone maggiorenni sottoposte a provvedimenti di limitazione della propria capacità di agire, come interdetti o inabilitati, e per le persone giuridiche a eccezione delle società.
In questi casi la mancata accettazione con beneficio d'inventario non fa acquistare al chiamato la qualità di erede.
Cosa accade dopo il beneficio d'inventario?
Qui bisogna distinguere il caso appena visto dell'accettazione obbligata tramite beneficio da quella scelta in presenza di situazioni particolari che investono l'asse ereditario, come la presenza di debiti del de cuius e la necessità o volontà di separare il patrimonio dell'erede da quello del de cuius.
In questo secondo caso, dopo l'accettazione e l'inventario si avviano le procedure di liquidazione del patrimonio ereditario, volte al soddisfacimento dei creditori per l'intero o pro quota, a seconda dei casi e fino a concorrenza del patrimonio disponibile. Le modalità concrete di gestione e liquidazione possono variare in relazione alle caratteristiche della successione e alla situazione specifica.
Una volta proceduto in questo modo, sempre con un attento e scrupoloso rispetto delle regole imposte dal codice, e pagati i creditori, se residua patrimonio questo potrà, previa chiusura della procedura di accettazione beneficiata, essere acquisito dall'erede.
Beneficio d'inventario o rinuncia all'eredità?
Sono scelte diverse e, in generale, rispondono a finalità diverse: con la prima si acquista l'eredità limitando la responsabilità, con la seconda non la si acquista affatto.
Con la prima il chiamato acquista l'eredità, ma opera, alle condizioni di legge, il regime di separazione patrimoniale previsto dall'art. 490 c.c. Con la rinuncia, effettuata nelle forme dell'art. 519 c.c., il chiamato rinuncia alla possibilità di diventare erede del de cuius.
Una scelta tra le due ipotesi non deve e non può essere guidata esclusivamente dalla presenza di debiti nell'asse ereditario, per quanto gravosi essi possano essere. Molteplici e ulteriori devono essere le valutazioni, anche sulla devoluzione dell'eredità in caso di rinuncia, sulla situazione generale e quindi sulla presenza nell'asse ereditario di diritti immateriali o di imprese o, ancora, sulla presenza di contenziosi o, semplicemente, in un'ottica di rispetto nei confronti del de cuius.
La scelta va ponderata anche previa ricostruzione dell'intero asse ereditario, e previo esame degli interessi in gioco anche degli altri chiamati.
In definitiva il beneficio d'inventario costituisce uno strumento, predisposto dalla legge, a tutela dei chiamati che si trovino a gestire eredità complesse, non per forza onerose, ma la sua efficacia dipenderà da una attenta valutazione fatta a monte, e da una ancor più scrupolosa pianificazione dei passaggi da seguire una volta intrapresa questa via.
Domande frequenti
Il beneficio d'inventario cancella i debiti del de cuius? No. Non elimina i debiti e non rende superflua la loro verifica. Incide sul regime della responsabilità: l'erede non è tenuto a rispondere oltre il valore dei beni dell'asse ereditario.
Quanto tempo c'è per compiere l'inventario? Il chiamato nel possesso dei beni deve compierlo entro tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della devoluzione. Se non è nel possesso dei beni e ha già dichiarato di accettare con beneficio d'inventario, deve compierlo entro tre mesi dalla dichiarazione. Nei casi previsti dalla legge, il giudice può concedere una proroga; se l'inventario precede la dichiarazione, il chiamato ha quaranta giorni dal suo compimento per decidere se accettare o rinunciare.
L'omesso inventario produce sempre lo stesso effetto? No. La legge distingue fra acquisto della qualità di erede puro e semplice, perdita del diritto di accettare e decadenza da un beneficio già acquisito. La conseguenza dipende dalla posizione del chiamato e dalla sequenza degli atti.
Il beneficio d'inventario è sempre una scelta del chiamato? No. In alcuni casi, quali ad esempio minori, interdetti, inabilitati o persone giuridiche, il beneficio d'inventario rappresenta l'unico modo previsto dalla legge per accettare l'eredità.
Si possono vendere beni dell'eredità dopo l'accettazione beneficiata? Sì, ma occorre distinguere. Se si è ancora nell'ambito della procedura beneficiata serve una espressa autorizzazione del tribunale, e bisognerà poi rendere il conto dell'impiego del denaro ottenuto. Se, conclusa la liquidazione del patrimonio ereditario e soddisfatti i creditori, residuano beni immobili, questi, una volta cessato il regime del beneficio d'inventario e acquisiti al patrimonio dell'erede, possono essere venduti senza l'autorizzazione giudiziaria prevista per le alienazioni compiute durante il regime beneficiato.
Serve una valutazione del Suo caso?
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Il presente articolo ha finalità informativa generale e non sostituisce un parere legale. La valutazione dei singoli casi è rimessa esclusivamente all'opera di un professionista.
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